F.I.Bi.S.
Federazione Italiana Biliardo Sportivo


AGEVOLAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI PER LE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE ALLA F.I.Bi.S.

Le associazioni sportive dilettantistiche usufruiscono di una serie di agevolazioni volte ad incentivare la pratica sportiva e a ridurre l'imposizione sullo sport.
In particolare, il riconoscimento da parte del CONI della F.I.Bi.S. tra le federazioni sportive associate, avvenuto lo scorso mese di giugno, consente oggi ai circoli affiliati alla nostra Federazione di poter usufruire a pieno titolo dei benefici previsti dal legislatore per lo sport italiano.
In particolare, oltre alle importanti novità introdotte dall'art.90 della legge finanziaria del 2003, ci soffermeremo sulla esenzione dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti previsto dal legislatore per le associazioni sportive affiliate alla F.I.Bi.S. - Federazione italiana Biliardo Sportivo. 


Regime forfetario L.398/91 (Comma 2)

Con riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 398 del 16/12/1991 e succ. modif. (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, e pro-loco), sono previsti:
-  l'estensione della normativa anche alle società di capitali senza fini di lucro che svolgano attività
   sportiva dilettantistica;
-  l'innalzamento dei limiti dei proventi conseguiti con lo svolgimento di attività commerciale da Euro
   185.924,48 ( L.360.000.000) a Euro 250.000;

N.B. Il nuovo limite interessa anche le Associazioni Senza Fini di Lucro e le Pro-Loco.

La decorrenza del limite di Euro 250.000 è fissato a partire dal periodo di imposta in corso al 01 gennaio 2003 ( data di entrate in vigore della Legge Finanziaria 2003).

Questo significa che anche le associazioni con periodo di imposta a cavallo (esempio 01/09/2002 -31/08/2003) potranno accedere al regime forfetario della L.398/91 se i loro ricavi commerciali rispettano il nuovo limite; questa possibilità però dovrà essere oggetto di ulteriori chiarimenti ministeriali, in quanto tali associazioni non potrebbero cambiare i comportamenti assunti in passato cioè fin dall'inizio del loro periodo d'imposta!?


Tassazione dei collaboratori sportivi (commi 3 e 23)

Importanti modifiche sono state apportate dalla legge riguardo i compensi erogati ai soggetti che prestano la loro attività sportiva nei confronti delle società sportive dilettantistiche.

La Legge, intervenendo su alcuni articoli del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22/12/1997, n. 917, dispone :

- L'elevazione del limite di esenzione dall'imposta applicabile alle indennità di trasferta, rimborsi     
  forfettari di spesa, ai premi e ai compensi percepiti da collaboratori sportivi dilettanti, da Euro
  5.164,57 a Euro 7.500 annui (art. 83, comma 2)
  Restano confermate le regole precedenti per le quali:
  - superati Euro 7.500 e fino a Euro 28.158,28 (7.500+20.658,28) detti compensi scontano la
    ritenuta del 23%
(pari alla nuova aliquota del primo scaglione di reddito IRPEF) + le addizionali di
    compartecipazione, a titolo di imposta;
  - oltre Euro 28.158,28 tali ritenute diventano a titolo di acconto;
  - inoltre, non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi spese
    documentate
relative a viaggio, vitto, alloggio e trasporto, sostenute per prestazioni effettuate fuori
    dal territorio comunale di residenza del percipiente.

- L'inclusione tra i "redditi diversi" di cui all'art. 81, comma 1 lettera m) anche dei rapporti di
  collaborazione continuata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura
  non professionale resi alle società e associazioni sportive dilettantistiche. Ciò permetterà anche ai
  soggetti addetti a tali funzioni di beneficiare del trattamento agevolato previsto all'art.83 comma 2
  (vedi punto precedente).

NOTA BENE:

  • - Si ricorda che le società e le associazioni che erogano i compensi di cui sopra, sono tenuta alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) anche per i compensi inferiori a Euro 5.164,57 per l'anno 2002 per i quali non è stata versata alcuna ritenuta.

  • - Le stesse società e associazioni sono poi tenute a certificare al percipiente, in base all'art.7-bis del D.P.R. 600/73, l'avvenuto versamento della ritenuta applicata ai suddetti compensi quando superiori a Euro 5.164,57. Detta certificazione potrà essere comunque richiesta anche per gli importi inferiori alla franchigia, da coloro che in base alla propria situazione fiscale, abbiano l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi anche le somme inferiori a Euro 5.164,57.

Per effetto di quanto disposto dall'art.37 della legge n. 342/2000 i compensi erogati dal 1° gennaio 2000 nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua le medesime finalità e sia da essi riconosciuto, e dal 1° gennaio 2003 anche per i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, sono qualificati come redditi diversi, tramite il loro inserimento nell'art.81, del TUIR, pertanto non è più configurabile l'imposizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata dell'INPS di cui all'art.2, comma 26, legge n. 335/95, poiché la norma previdenziale si riferisce esclusivamente ai redditi di cui all'art.47, comma 1, lett. c-bis del TUIR. 

· La possibilità per i dipendenti pubblici di prestare la propria attività, fuori dall'orario di lavoro e fatti
  salvi gli obblighi di servizio, presso le società e associazioni sportive dilettantistiche, previa
  comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A costoro potranno essere riconosciuti
  esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 83, comma 2.

IRAP (comma10)

Ai fini IRAP, per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi, applicano i regimi forfetari di determinazione del reddito, (ad esempio L.398/91) è stabilito che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi, compresi quelli relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) non concorrono alla formazione della base imponibile cioè non andranno più ad aumentare il valore del reddito.

L'agevolazione, riguardante le indennità di cui all'art.81, comma 2, lett. m) si estende poi anche a coloro che non determinano la base imponibile in modo forfetario; infatti, il comma 2 dell'art.5 della Legge Finanziaria in commento, modificando l'art. 11 della 446/97, rende, le suddette indennità, sempre deducibili dalla base imponibile IRAP relativa all'attività commerciale

Occorre puntualizzare che anche prima delle presenti modifiche, le indennità di cui sopra erogate dalle associazioni agli sportivi dilettanti, nell'ambito delle attività istituzionali non dovevano essere assoggettai all'IRAP. Queste somme infatti non erano comprese nell'elenco che identifica la base imponibile IRAP relativa all'attività istituzionale (art. 10, comma 1 del D.Lgs.446/97).
Ai fini dell'IRAP erano rilevanti solo le indennità afferenti la sola attività commerciale. 

Quindi, per le società e associazioni sportive dilettantistiche l'irrilevanza ai fini IRAP delle suddette indennità sarà completa: queste somme non dovranno più essere conteggiate né nella base imponibile relativa all'attività istituzionale (come in precedenza ), né in quella relativa all'attività commerciale (novità dal 2003).

Erogazioni liberali (comma 9) e Spese di Pubblicità (comma 8)

a) Il comma 9 della legge Finanziaria 2003, nel sostituire la lettera i-ter) del comma 1 dell'art.13-bis del D.P.R. 917/86 TUIR, relativa alle detrazioni per oneri, stabilisce che l'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% sulle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, a favore delle società sportive dilettantistiche passa da Euro 1.032,91 (£.2.000.000) a Euro 1.500.
Vengono confermate le modalità con le quali deve essere effettuato il versamento e cioè tramite (C.M.08/03/2000 N.43/E): bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, carte di credito, bancomat, assegno non trasferibile.

b) Novità rilevante è l'abrogazione della lettera c-octies,) del comma 2, dell'art.65 del D.P.R. 917/86 TUIR che prevedeva, per i soggetti IRPEG, titolari di redditi d'impresa, la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche nel limite di Euro 1.032.,91 (£.2.000.000) ovvero del 2% del reddito d'impresa.

Le legge interviene però a favore delle imprese ( e dello sport dilettantistico) attraverso la previsione contenuta nel comma 8, che dispone un particolare trattamento fiscale.
Infatti la legge prevede che le somme erogate in denaro o in natura in favore di 

  • · società e associazioni sportive dilettantistiche, 

  • · fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, 

  • · associazioni sportive scolastiche che svolgono attività, nei settori giovanili, riconosciuta dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva, 

costituiscono spese di pubblicità ( ai sensi dell'art. 74, comma 2 del TUIR D.P.R. 917/86) fino a un importo annuo complessivamente non superiore a Euro 200.000.
Naturalmente dette somme dovranno essere corrisposte in cambio di prestazioni di carattere pubblicitario da parte del beneficiario ed ai fini della promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante. 

In tal modo, ai fini delle deducibilità delle spese pubblicitarie, viene esclusa, nei limiti di legge, la verifica della legittimità dell'INERENZA delle stesse all'esercizio d'impresa.

Altre agevolazioni ( commi 4,5,6,7,11)

  • Ai contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, non va applicata la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art.28, DPR n.600/73;

  • Gli atti costitutivi e di trasformazione, delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. Detti documenti devono però essere direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.

  • Gli atti e i provvedimenti concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative; (tale disposizione viene aggiunta all'art.13-bis, comma 1 del DPR N. 641/72 che prevedeva tale agevolazione per le ONLUS).

  • Per le sole Federazioni sportive e per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, viene disposta l' esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto.( Il decreto OMNIBUS estendeva tale agevolazione anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche).

  • Alle associazioni sportive dilettantistiche non è applicabile la previsione contenuta nell'art.111-bis del TUIR D.P.R. 917/86, che comporta la perdita di qualifica di ente non commerciale nel caso in cui l'attività commerciale svolta dall'associazione sia prevalente rispetto a quella istituzionale per un intero periodo di imposta ed in riferimento a determinati parametri reddituali/patrimoniali.


ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI.

La circolare ministeriale n.165/E del 7 settembre 2000 al punto 1.1.5., ha precisato che i biliardi utilizzati nel contesto sportivo sono esclusi dall'imposta sugli intrattenimenti, in quanto carenti della caratteristica ludica essenziale per la configurazione del presupposto oggettivo del tributo.
Al fine dell'oggettiva riconoscibilità della connotazione sportiva di tali attività, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
a) attività organizzata da:
- Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
b) attività caratterizzata dalla connotazione agonistica (non svolta al solo scopo amatoriale) e inserita o ricollegabile direttamente a manifestazioni sportive (gare, tornei, campionati, ecc.) svolte con sistematicità e promosse o riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali;
c) l'uso degli impianti o attrezzature sia consentito esclusivamente a soci e associati praticanti l'attività agonistico-sportiva e regolarmente iscritti nei registri previsti dagli statuti in conformità alle prescrizioni delle Federazioni sportive di appartenenza.
Pertanto, l'utilizzazione di impianti o attrezzature da parte dei soggetti sopra elencati, nel contesto di una manifestazione riconosciuta come agonistico-sportiva, è esclusa dall'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti; è, invece, assoggettato all'imposta, l'uso degli impianti o delle attrezzature concesso per le manifestazioni che non presentino la connotazione agonistico-sportiva ovvero a soggetti diversi da quelli sopra elencati.
Sulla base delle indicazioni dalla circolare ministeriale appare evidente che:

  1. Le associazioni sportive (C.S.B.), oltre ad essere affiliate alla F.I.Bi.S., devono essere in regola con le norme dettate per le associazioni non profit di cui all'art. 111 e seguenti del TUIR ;

  2. L'attività sportiva svolta deve avere il requisito dell'agonismo e non deve essere svolta a solo scopo amatoriale; pertanto è necessario che l'utilizzo del biliardo sia consentito solo agli atleti tesserati per la Federazione e ricollegabile alle manifestazioni sportive riconosciute dalla F.I.Bi.S. cui gli atleti partecipano.

  3. Tutti gli atleti devono essere iscritti nel libro soci dell'associazione sportiva e risultare dagli elenchi tenuti dalla Federazione. 

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